COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
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Commissione per le
Adozioni Internazionali
Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale
La Commissione per le adozioni internazionali è un organismo che ha
sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essa garantisce che le
adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti
dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale.
La Commissione, istituita a
tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, rappresenta l
Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja.
La Commissione:
1.
collabora con le Autorità Centrali degli altri Stati,
anche raccogliendo le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia di adozione;
2.
predispone il testo di accordi bilaterali in materia di
adozione e lo propone al Governo per la firma;
3.
autorizza gli enti allo svolgimento della loro attività in
Italia e all'estero nel campo dell'adozione internazionale dopo aver accertato
che possiedano i requisiti della legge richiesti; e successivamente verifica che
tali requisiti permangano nel tempo;
4.
cura la pubblicazione e la tenuta dell'albo degli enti
autorizzati; vigila sull'operato degli enti autorizzati e li sottopone a
controlli e verifiche che possono portare a provvedimenti limitatiti, sospensivi
o anche di revoca dell’autorizzazione;
5.
organizza incontri periodici con i rappresentanti degli
enti autorizzati e assicura che questi siano omogeneamente diffusi sul
territorio nazionale;
6.
organizza incontri periodici con i dirigenti degli uffici
giudiziari minorili; organizza incontri periodici con i rappresentanti degli
Enti Locali e delle Regioni per verificare lo stato di attuazione della Legge;
7.
valuta nei singoli casi le conclusioni sull'abbinamento
coppia adottante-bambino cui l’ente autorizzato ha consentito e dichiara che
l'adozione risponde al superiore interesse del minore;
8.
autorizza l'ingresso in Italia dei minori adottati o
affidati a scopo di adozione;
9.
promuove la cooperazione fra soggetti che operano nel
campo dell’adozione e della protezione dei minori;
10.
cura ogni due anni la stesura della relazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, che a sua volta la trasmette al
Parlamento, sull'andamento delle adozioni internazionali, sullo stato di
attuazione delle Convenzione de L'Aja e sulla stipula di eventuali accordi
bilaterali con paesi non aderenti;
11.
raccoglie in forma anonima, per esigenze statistiche e di
studio, i dati relativi ai minori stranieri adottati o affidati a scopo di
adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni
internazionali;
12.
conserva gli atti e le informazioni relativi alla
procedura, comprese quelle sull'origine del bambino, sull’anamnesi sanitaria e
sull'identità dei suoi genitori naturali
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